Comune di Sambuci
Provincia di Roma
REGOLAMENTO
COMUNALE
GESTIONE
CIMITERO
S O M M A R I O
Cat. IV - N. 854300.a
Grafiche E. GASPARI – Morciano di R.
Art.
DESCRIZIONE                               Art.                            DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI
1        Oggetto del regolamento
2        Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
3        Loculi soggetti a concessione
4        Limiti alle concessioni
5        Divieti di concessione
CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI RINUNCIA ALLE CONCESSIONI
14       Rinnovo delle concessioni
15       Rinuncia alle concessioni
16       Rinuncia alle concessioni canone
Rimborso parziale del
CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI
6        Atto di concessione
7        Durata delle concessioni
8        Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
9        Concessioni per tumulazioni provvisorie
CAPO III - DIRITTO ALL'USO
CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI
17
18 19 20
Cause di decadenza
CAPO VII – NORME TRANSITORIE
Censimento delle concessioni in atto Regolarizzazione delle concessioni in atto Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
10       Ammissione alla tumulazione
11       Divieto di cessione dei diritti d'uso
CAPO IV – MANUTENZIONE
12       Autorizzazione ad eseguire i lavori
13       Doveri in ordine alla manutenzione
CAPO VIII – NORME FINALI
21
22       Individuazione delle unità organizzative
23       Termine per la conclusione dei procedimenti
24       Entrata in vigore
25       Pubblicità del regolamento
26       Leggi ed atti regolamentari
27       Abrogazione di precedenti disposizioni
28       Rinvio dinamico
29       Vigilanza - Sanzioni
30       Tutela dei dati personali Entrata in vigore
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a cittadini, di loculi cimiteriali.
Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.
1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
Art. 3 - Loculi soggetti a concessione.
1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.
Art. 4 - Limiti alle concessioni.
1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
a) a persone residenti a Sambuci;
b) ai nati a Sambuci, sono considerati nati a Sambuci coloro che essendo nati in altro comune hanno l’atto di nascita trascritto presso il comune di Sambuci ;
c)  in altri casi di necessità valutati dalla Giunta Comunale, comunque riferiti a concessioni da rilasciare per persone morte improvvisamente e quindi da tumulare subito e non per semplice prenotazione. Dette tumulazioni potranno essere effettuate solo nei colombai esistenti nel vecchio lotto;
ci) con il decesso di uno dei due coniugi è possibile concedere altro loculo contiguo per la futura ricongiunzione delle salme;
d) I loculi vengono concessi solo a decesso avvenuto.
Art. 5 - Divieti di concessione.
1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2.   Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all’art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni,è notificato agli interessati nei termini di legge.
CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI
Art. 6 - Atto di concessione.
1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.
2.  L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.
3. Le concessioni sono fatte per numero progressivo a partire dal lato sinistro di ogni singolo lotto. L'assegnatari ha soltanto la facoltà di scegliere solo la fila.
Art. 7 - Durata delle concessioni.
1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.
Art. 8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.
1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.
Art. 9 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.
1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
b) ha una durata non superiore ad un anno;
c) viene stipulato regolare contratto;
d)  viene versato il canone di concessione pari a € 200,00 una tantum.
CAPO III - DIRITTO ALL'USO Art. 10 - Ammissione alla tumulazione.
1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2.  Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
Art. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.
1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 al valore del loculo.
CAPO IV - MANUTENZIONE
Art. 12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.
1.   Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".
3.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
Art. 13 - Doveri in ordine alla manutenzione.
1.   Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2.  In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI
Art. 14 - Rinnovo delle concessioni.
1.  I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
4. Il rinnovo della concessione:
a)  può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni.
Art. 15 - Rinuncia alle concessioni.
1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 18.
3.  I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
4.  Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.
Art. 16 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.
1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall’applicazione della seguente formula matematica:
AxT S = A –
N
dove S = somma da rimborsare
A = somma pagata per la concessione
T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione
N = durata in anni della concessione.
CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI
Art. 17 – Cause di decadenza.
1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2.  La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:
a) le notizie che precedono;
b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni con successivo recupero delle spese sostenute (parenti).
CAPO VII - NORME TRANSITORIE
Art. 18 – Censimento delle concessioni in atto.
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
b)  la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenzario delle concessioni di loculi cimiteriali";
c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.
Art. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.
1.  Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2.  A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3.  L’atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 19.
Art. 20 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.
1.  Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.
CAPO VIII - NORME FINALI
Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative.
1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:
Num. d’ord.
1
OGGETTO
SETTORI DI INTERVENTO
UNITA’ ORGANIZZATIVA
Geom. Proietti Marcello Colarossi Luigi
Concessioni di loculi
Area tecnica Area tributi
Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.
1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall’art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:
Num. d’ord.
1
I N T E R V E N T I
Giorni utili per la definizione
Concessione di loculi cimiteriali .................................................
15 giorni
Art. 23 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione è divenuta esecutiva.
Art. 24 - Pubblicità del regolamento.
1.  Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2.  Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia comunale.
Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
-  il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la
materia.
Art. 26 - Abrogazione di precedenti disposizioni.
1.  Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2.  Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
Art. 27 - Rinvio dinamico.
1.  Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2.  In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 28 – Vigilanza - Sanzioni.
1. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.
2.  Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
Art. 29 - Tutela dei dati personali.
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 30 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.