Regolamento ICI

Data Delibera:
Numero Delibera:
Data entrata in vigore:
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento ICI
N° articoli: 23

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Art. 1


Art. 1 .- (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di

seguito denominata ICI, nel Comune di Sambuci di seguito denominato COMUNE.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizionì di leggi vigenti.

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Art. 2


Art. 2 .- (DEFINIZIONE DI FABBRICATO)

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.

2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sìa stato rìlasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo dei fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabìlì gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

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Art. 3


Art. 3 .- (FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano ìn una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturalì, b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivì dì pubblica incolumità; c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione,

d) fabbrìcato dichìarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte. e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art.

31, comma 1, lett. d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'ìntero fabbricato o le singole unìtà immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. Il contribuente in possesso dì un fabbrìcato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art. 14 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecìe. L'inosservanza di tali disposizionì è sanzionata.

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnìco dei contribuente, da allegare ad apposita ìstanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte dei contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.

5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore dei fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle le seguenti condizioni:

a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;

b) gravi lesioni alle strutture verticali;

c) fabbricato oggettivamente diroccato;

d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

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Art. 4


Art. 4 .- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1.Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del' Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione.

2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici o da altre disposizioni di legge a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

4. Nel caso di utilizzazione di un' area a scopo edificatorio, la base imponibile è data dal valore venale dell'area, senza contare il valore dei fabbricato che si sta realizzando. Ciò fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data di utilizzo del fabbricato medesimo. Infatti in queste due ultime ipotesi la base imponibile èdata dal valore del fabbricato.

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Art. 5


Art. 5 .- (DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE)

1.La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio determinato secondo i parametri indicati nella tabella allegata sub. "A" al presente Regolamento.

2.La tabella di cui al comma 1 potrà essere aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, i cui effetti decorreranno dall'anno di imposta successivo a quello nel quale è stata adottata.

3. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta in misura non inferiore ai valori indicati nella suddetta tabella o determinati dalla Giunta Comunale.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal 01.01.1999; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggìore valore dell'area sulla

e base di valutazioni caso per caso, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione secondo le modalità stabilite nel Regolamento comunale richiamato dal successivo art. 18.



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Art. 6


Art. 6 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONÍ D'IMPOSTA

1. Le aliquote e detrazioni dimposta sono approvate annualmente dall'organo competente con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferìore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille .

2.Se la delibera non e' adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille 3. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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Art. 7


Art. 7 .- (INDENNITÀ DI ESPROPRIO)

1. La base imponibile delle aree fabbricabìli oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.

2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il hne ha perso irreversibilm ente la destinazione e la funzione originaria.

3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari valore accertato.

4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto esproprìante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggíorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo Il della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricolì a titolo princìpale per l'esercìzìo delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento dei bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennìtà dì esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

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Art. 8


Art. 8 .- (DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica suolo o sottosuolo la base imponìbìle dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data. di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.

2.Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con dirìtto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggiautorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

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Art. 9


Art. 9 .- (DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO)

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione dei fondo, alla silvicoltura, all'allevamento dei bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare dei reddito dominicale catastale, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

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Art. 10


Art. 10 .- (TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE)

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.

2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione dei fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

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Art. 11


Art. 11 .- (TERRENI INCOLTI O DI PICCOLE DIMENSIONI)

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.

2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria(P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano: a) coltivati occasionalmente, b) senza l'impiego di mezzi organizzati,, c) i cui prodotti non vengono commercializzati.

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Art. 12


Art. 12 .- (ESENZIONI)

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione dei presente comma ha effetto dal 01.01.1999.

2 . Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, prevìdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto dal 01.01.1999.

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Art. 13


Art. 13 .- (AGEVOLAZIONI)

1. Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2 C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

2. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione dei valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare dei diritte reale di godimento, anche in quota parte, dell'abítazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.

3. La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.

4.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della aliquota ridotta e della detrazione prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale entro il 2 grado.

6. Potrà essere prevista anche una aliquota ridotta per le case locate ad inquilini che la usano come prima abitazione.

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Art. 14


Art. 14 .- (SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PASSIVI)

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.

2. I soggetti passivi sono obbligati a comunicare al COMUNE gli immobili posseduti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio. La medesima comunicazione deve essere presentata anche nei casi di cessazione o modificazione della soggettività passiva degli immobili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la cessazione o la modificazione si è verificata.

3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

4. Con successiva determinazione dirigenziale è approvato il modello di comunicazione utilizzabil dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 2, con indicazione dei dati ed elemen che la stessa deve riportare.

5. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i seguenti dati e indicazioni: a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica dei contribuente; b) nome e cognome dell'eventuale rappresentante legale dei contribuente; c) codice fiscale dei contribuente e dell'eventuale rappresentante legale; d) il domicilio fiscale o la sede legale dei contribuente e dell'eventuale rappresentante legale; e) la tipologia dell'immobile ( terreno agricolo, area edificabile, ecc.); f) l'esatto indirizzo ove l'immobile è ubicato; g) i dati identificativi catastali dell'immobile.

6.Le disposizioni dei presente articolo si applicano anche nei casi in cui il possesso o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano intervenute nell'anno precedente a quello di entrata in vigore dei presente regolamento

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Art. 15


Art. 15 .- (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI)

1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore dei presente regolamento.

2. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli (P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi ner l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:

selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale; individuazione di alcune tipologie di immobili; individuazione di alcune categorie catastali; selezione di contribuenti con determinate agevolazioni; differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta.

3. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banchedati dell'Amministrazíone finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

4. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale dei gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.

5. Per il potenziamento dei controlli può essere destinata una percentuale dei gettito ICI, riscosso a seguito dell'attività di accertamento, all'incentivazione dei personale addetto o consulenze esterne

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Art. 16


Art. 16 .- (ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA)

Per le annualita' d'imposta 1999 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo pagamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, e' fissato al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o liquidazione dell'imposta puo' essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso di accertamento o liquidazione dell'imposta puo' essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n.218.

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Art. 17


Art. 17 .- (OMESSI, PARZIALI E TARDIVI VERSAMENTI D'IMPOSTA)

Il COMUNE verifica i Versamenti eseguiti il sensi dell' art. 19 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con

liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dei quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

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Art. 18


Art. 18 .- (ACCERTAMENTO CON ADESIONE)

Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dalle normative vigenti in materia e in particolare dal regolamento comunale generale per la disciplina delle entrate.

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Art. 19


Art. 19 .- (RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA)

1 . la riscossione dell'Imposta è effettuata dal Concessionario della Riscossione dei Tributi.

2. L'imposta comunale sugli Immobili dovuta da soggetti passivi potrà, in alternativa, previa delibera autorizzativa della Giunta Comunale, essere versata alla Tesoreria del Comune direttamente o tramite Conto Corrente postale. Il versamento potrà essere effettuato anche tramite il sistema bancario, con accredito alla Tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 17, comma 87, della legge n. 127/97.

3. Con successive determinazioni dirigenziali, in accordo con la tesoreria comunale e con l'ente Poste italiane, sono stabilite le caratteristiche delle distinte per il versamento diretto e del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all'ufficio tributí ai fini dell'attività di controllo. La distinta per il versamento diretto dell'imposta alla tesoreria e il bollettino di conto corrente postale devono, in ogni caso, riportare l'indicazione dei seguenti elementi: a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica dei contribuente; b) codice fiscale dei contribuente; c) il numero degli immobili cui si riferisce il versamento; d) l'anno d'imposta; e) se trattasi di versamento in acconto o a saldo; f) l'ammontare dell'imposta distinta per singoli immobili, con indicazione della tipologia (area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.); g) l'ammontare delle detrazioni d'imposta; h) se trattasi di versamento congiunto; i) se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati ínagibili o inabitabili, ecc.) 1) se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge, per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5; m) se trattasi di versamento per ravvedimento, effettuato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.in tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati; n) se il versamento è effettuato previa compensazione con somme dovute a rimborso.

Fino all'emanazione delle predette determinazioni dirigenziali il versamento, sia diretto, sia tramite il servizio postale, è effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla tesoreria comunale, avente le caratteristiche stabilite dal Decreto Interministeriale del 12 maggio 1992 e, in caso di ravvedimento, utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla tesoreria comunale, conforme al Decreto Interministeriale del 5 agosto 1996.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa la riscossione dell'imposta a mezzo di versamento al concessionario della riscossione, prevista dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 504/92.

5. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'ímposta, stabiliti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono prorogati di 6 mesi nei casi di:

a) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo, intervenuta entro 6 mesi dalla scadenza dei pagamento;

b) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei 6 mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

c) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei 6 mesi precedenti alla scadenza dei pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e successive modificazioni e integrazioni.

Delle predette circostanze deve esserne fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta.

L'inesistenza dei presupposti per beneliciare della proroga di cui al presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza dell'agevolazìone con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.

L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.

6. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.

7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE è inferiore o pari a Lire 5.000; se l'importo è superiore a lire 5.000, il versamento deve essere effettuato per

l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

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Art. 20


Art. 20 .- (RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 o con le modalita' previste dal D.P.R 29 Gennaio 1988, n.43.

2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera lire 5.000;

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Art. 21


Art. 21 .- (RIMBORSI)

1. Non sì fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera lire 5.000.

2. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente edificabile per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di 3 anni dal gìorno in cui l'area è divenuta inedificabile.

L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.

Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nei 3 anni precedenti a quello in cui l'area è divenuta inedificabile.

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Art. 22


Art. 22 .- (SANZIONI)

1. Alle violazioni in materia di ICI Si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.

2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97 e dal regolamento generale comunale per la disciplina delle entrate.

3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.

4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'art. 18 dei presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs 471/97.

5..Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 14 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 1.000.000.

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Art. 23


Art. 23 .- (ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 1999

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